lunedì 21 novembre 2011

Sospensione dal lavoro - art. 19, comma 1 legge 28 gennaio 2009, n. 2


 FEDERAZIONE TERRITORIALE MESSINA  
         





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Oggetto: Sospensione dal lavoro - art. 19, comma 1 legge 28 gennaio 2009, n. 2
La Fisascat - Cisl Federazione Territoriale di Messina formula la presente
per significare quanto segue.
Nei mesi scorsi numerose società hanno rappresentato alla scrivente che i
propri dipendenti sospesi dal lavoro per crisi aziendale od occupazionale non
potevano accedere all'indennità prevista dall'art. 19, comma 1 e comma 1 bis
Legge 2/2009 se non trascorso un periodo di cinque anni dall'ultima erogazione
in quanto avevano già fruito del trattamento in parola per un periodo di 90 giorni.
La sottoscritta Organizzazione Sindacale, stante il perdurare della grave
crisi economica ed al fine di evitare inevitabili incertezze sulle modalità di
applicazione della normativa in materia di erogazione del trattamento di
disoccupazione ordinaria con requisiti normali e ridotti ai lavoratori sospesi per
crisi aziendale o occupazionale ritiene di dovere ribadire le proprie perplessità
sui criteri adottati dall'Ente Bilaterale.
Come è noto, infatti, l'art. 19, comma 1 del Decreto Legge n. 185 del 29
novembre 2008, convertito con modifiche dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2
prevede che venga riconosciuta un "indennita' ordinaria di disoccupazione non
agricola con requisiti normali di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decretolegge
14 aprile 1939, ,l. 636, com>eftito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n.
1272, e successi,'e modificazioni per i lavoratori sospesi per crisi aziendali o
occupazionali e che siano in possesso dei requisiti di cui al predetto articolo 19, primo
comma e subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno alla misura del
venti per cento dell'indenni/a' stessa a carico degli enti bilaterali previsti dalla
contrattazione collettiva compresi quelli di clli all'articolo 12 del decreto legislativo lO
settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni".
La norma in parola prevede, altreSÌ, che "la durata massima del
trattamento non puo' superare novanta giornate annue di indennita'.
L'INPS con Circolare n. 39 del 6 marzo 2009 ha chiarito le principali
novità introdotte dal legislatore con il DL n. 185 del 29 novembre 2008,
convertito con modificazioni dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2, in materia di
sospensione dal lavoro o di disoccupazione.
In particolare, l'TNPS ha puntualizzato quanto segue.
"A) Articolo 19, comma 1, Lettera a) del Decreto Legge n. 185 del 29
novembre 2008, convertito con modificazioni dalla Legge 28 gennaio 2009, n.
2. Indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali ai
lavoratori sospesi - durata e misura.
"La norma dispone che, ai lavora tori richiedenti la prestazione i/1 possesso dei
requisiti di cui all'art 19, primo cornma, del regio decreto- legge 14 aprile 1939, n 636,
venga riconosciuta Wl indennitii ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti
normali della durata massima di 90 giorni nell'anno solare. Per tale periodo deve
essere accreditata la contribuzione figurativa e, in presenza degli specifici requisiti di
legge, devono essere concessi gli assegni per il nucleo familiare". (. . .)
Ed ancora
"H) Articolo 19, comma 1, Lettera b) del Decreto Legge n. 185 del 29
novembre 2008, convertito con modificazioni dalla Legge 28 gennaio 2009, n.
2. Indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti -
Durata e misura
"L'art. 19, comma 1, Lettera b) del Decreto Legge n. 185 del 29 novembre 2008,
converti to con I1lOdificazioni dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2 ha introdotto
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innovazioni anche per ciò che rigllarda l'indennizzabilità con il trattamento di
disoccupazione ordinaria non agricola COH requisiti ridotti - di cui all'art. 7, comma 3,
del decreto -legge 21 marzo 1988, Il 86 - dei periodi di inattività dei lavoratori sospesi
per crisi aziendali o occupazionali. Ha previsto, quindi, collle per l'indennizzabilità con
il trattamento di disoccupazione ordinaria nOI1 agricola con requisiti normali di cui alla
lettera A), che la durata m.assima del trattamento non possa superare le 90 giornate di
indennità nell'anno solare.
I! Regolamento dell' Ente Bilaternle Regionale Turismo - che sulla scorta della
convenzione IN PS - Enti Bilaterali siglata il 22 dicembre 2009 si obbliga a segnalare
all'INPS l'elenco con i nominativi dei Iavorntori sospesi destinatari della quota
integrativa a carico dell'Ente e la durata dell'intemento" - prevede al paragrafo sub
3.8 che "gli assegni di integrazione aL reddito o assegno di studio non potranno essere
concessi alle stesse imprese ed ai loro Lavoratori dipendenti per oltre due volte nel
quinquennio di riferimento, calcolato dalla prima erogazione".
Orbene, la prefata disposizione è in palese contrasto con quanto previsto
dall'art. 19 della legge 28 gennaio 2009, n. 2 in quanto inh'oduce in materia di
ammortizzatori sociali in deroga una disciplina del tutto diversa da quella
legale.
Come è noto, infatti, nessun regolamento interno può introdurre norme
in aperto conh'asto con la disciplina prevista dalla legislazione nazionale, né
tanto meno le norme regolamentari possono modificare e/o derogare la
normativa di legge.
Ne consegue, pertanto, che codesto spettabile Ente Bilaterale al fine di
evitare le lamentate discrasie, è tenuto ad uniformarsi alla disciplina prevista
dall'art. 19 corruna 1 Decreto Legge n. 185 del 29 novembre 2008, convertito con
modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 che non fissa per l'erogazione
dell'indennità di sospensione e successiva Cigs in deroga la limitazione
temporale prevista dal sopracitato Regolamento.
Nel rimanere in attesa di un cortese cenno di riscontro l'occasione ci è
gradita per porgere cordiali saluti.

Il Segretario Generale
Fisascat - Cisl Messina
Pancrazio Dileo
                                                                               
         

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