Legambiente ha inviato ai diversi Enti interessati una lettera e delle foto,con lo scopo di bloccare o limitare l'ennesimo scempio previsto a Taormina:
la trasformazione in 34 appartamenti dell'edificio storico edificio dell' ex Pensione Minerva,più altri nove nell'intento della proprietà,e la sostanziale distruzione delle oltre 50 piante di ulivo secolari costituenti l'ultimo polmone verde della zona.
Ciò ha suscitato la reazione indignata di moltissimi cittadini taorminesi che si ritrovano nelle istanze di Legambiente e di un Comitato "Minerva" nato per contrastare questa e altre insostenibili speculazioni.
Nell'allegato si trova in dettaglio la storia e le incongruenze di questa vicenda.
Da rilevare in particolare: il ripensamento della Sovrintendenza che non ritiene più tutelabile nè l'edificio primi 900 né il Parco di Ulivi;
le difformità tra il progetto presentato che non riguardava in nessun modo il destino del parco, e l'attività attuale delle ruspe!
Lettera e foto
CIRCOLO TAORMINA /ALCANTERA
Al Sig. Sindaco del Comune di
Taormina
Al Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di
Taormina
Al Presidente del Consiglio Comunale di
Taormina
Al Soprintendente per i Beni Culturali e Ambientali di
Messina
Alla C.A. Dr. Gesualdo Campo Assessorato dei Beni Culturali ed Ambientali Regione Sicilia
Palermo
All’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente della Regione Sicilia
Palermo
Al Prefetto di
Messina
All’Ispettorato Provinciale Agricoltura Servizio XII Unità Operativa 114 Attività Produttive di
Messina
Alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di
Messina
Oggetto: Comune di Taormina - Progetto per la costruzione di un complesso residenziale attraverso la demolizione e ricostruzione ed ampliamento di fabbricati esistenti in un lotto di terreno in zona B1 tra Via Paternò e la Via Von Cloden. Ditta A.R.A. Costruzione S.r.l.
Legambiente Circolo Taormina/ Alcantara, con riferimento a quanto in oggetto, osserva ed espone quanto segue.
In data 11.2.2009 la ditta ARA srl presentava presso il Comune di Taormina un progetto sul sito sopra indicato, per l’intero lotto di terreno di 4.200 mq. del quale avrebbe occupato con la costruzione solo una parte di 1.040 mq., lasciando la rimanente area integra, facendo così intendere il mantenimento dell’area maggiormente piantumata di secolari ulivi, senza compromettere lo stato dei luoghi e del paesaggio.
Infatti, al progetto non veniva allegata alcuna richiesta di autorizzazione al taglio di alberi, come invece sarebbe stato necessario ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale di Taormina n. 35 del 16.5.1996, qualora si fosse voluto procedere in tal senso.
E’ risultato poi che, invece veniva richiesta autorizzazione ad estirpare n.35 piante di ulivo al Prefetto di Messina, Organo preposto alla tutela degli uliveti ai sensi del D.L 27.7.45 n.475, modificato con legge il 14.2.51, n. 144 d DPR 10.6.55 n 987.
con i valori paesaggistici e le attività riconosciute dal vincolo e con le valenze paesistiche dell’area tutelata”.
Occorre premettere, però, che già nel 2005 per lo stesso sito - al PRUSST Valdemone - veniva presentato progetto per la “la costruzione di un albergo previa demolizione dell’attuale Pensione Minerva” per il quale la stessa Soprintendenza di Messina
1. con protocollo n. 8917/05 del 12/08/2005 esprimeva parere contrario al rilascio dell’Autorizzazione Paesaggistica, poiché “lo stesso manca di congruità con i criteri di gestione dell’area in quanto prevede la completa distruzione di tutti gli elementi esistenti qualificanti il lotto: dal pregevole corpo di fabbrica della Pensione Minerva al sistema a verde del parco e della relative pertinenze esistenti”;
2. con protocollo n. 11023/Icc del 15/10/2005, reiterava il parere, affermando che :“ Il parere emanato con protocollo 8917/I del 12/08/05 corrisponde ai criteri ormai consolidati per la tutela paesaggistica della porzione in esame del territorio comunale di Taormina, interamente vincolato con DPRS 1093 del 11/11/67;”
3. con protocollo n. 11396/cc del 25/10/2005 riconfermava il parere contrario, emanato il 12/08/05 aggiungendo:“ Si ribadisce inoltre che potrà eventualmente essere preso in considerazione un progetto che, come già precedentemente indicato, preveda il recupero, la riqualificazione e la valorizzazione degli edifici esistenti, con eventuali modesti ampliamenti per adeguamenti tecnico-funzionali strettamente necessari, nonché la riqualificazione dell’annesso parco, ciò in quanto il complesso, costituito dalla Pensione Minerva parco annesso e relative pertinenze, conserva un notevole valore storico documentale delle strutture ricettive realizzate nei primi anni del ‘900 nel Comune di Taormina”.
Nel 2005, cioè appena tre anni prima del parere favorevole espresso dallo stesso Ente a favore del progetto presentato dalla ditta ARA Costruzioni, veniva riconosciuto a tutto il sito (Pensione Minerva , parco annesso), “notevole valore storico di un tratto paesistico ormai storicizzato”, del quale veniva salvaguardata e tutelata l’integrità, ponendo un fermo paletto alla speculazione edilizia .
Il parere negativo espresso dalla Soprintendenza il 12 agosto 2005, reiterato il 15 ed il 25 ottobre dello stesso anno, veniva supportato dall’ARTA di Palermo.
Con parere n. 30 del 21/10/2005, infatti, l’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente,di Palermo, DRU 10, fra gli altri motivi del diniego, dichiarava: “le motivazioni di natura ambientale e paesaggistico a supporto del parere contrario della Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Messina appaiono oltre che condivisibili anche fortemente precludenti un giudizio favorevole di compatibilità territoriale ed urbanistica”.
dell’attuale amministrazione Comunale.
Non può essere revocabile in dubbio che l'espianto di piante di ulivo si configura qualCoerentemente, il Comune di Taormina, con procedimento iscritto al n. R.G. 3504/05, ricorreva al TAR Catania avverso la presunta approvazione da parte della Conferenza dei Servizi, del progetto per la realizzazione dell’albergo, proposto dalla ditta Poggio Taormina Srl, iniziativa privata inserita nel programma PRUSST VALDEMONE, sostenendo le ragioni già espresse dagli Enti sopra indicati.
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Per quanto sopra ricordato, nonostante le limitazioni imposte, il parere favorevole alla demolizione e ricostruzione dell’immobile, già Pensione Minerva, espresso il 9/10/2008 prot. n. 7528/08 dalla Soprintendenza sul nuovo progetto presentato dalla ditta “ARA Costruzioni” risulta oggi sbalorditivo, suscita stupore e perplessità per la mancanza di continuità di giudizio sulla valutazione dei temi ambientali, dimostrando incoerenza e deludendo le aspettative della comunità nei compiti di vigilanza e tutela ad essa conferiti dal ruolo Istituzionale rivestito, nel rispetto del principio dell’art. 9 della Costituzione che tutela il patrimonio storico, artistico e il paesaggio (bellezze naturali, parchi, giardini).
Parimenti, non si comprende il parere espresso dall’Ispettorato provinciale dell’agricoltura favorevole all’abbattimento degli alberi di ulivo, senza alcun accertamento dei requisiti richiesti dal d.lgs luogotenenziale n. 475/1945, come modificato dalla legge n. 144/1951, solo perché “necessaria per la realizzazione di un complesso residenziale” a condizione di reintegra di “arbusti” (?); fatto proprio dal Prefetto di Messina con decreto emesso il 30.10.2010.
Che il progetto presentato dalla ditta ARA costruzioni lasciasse intendere il mantenimento dell’area destinata a parco, si evince anche dalla autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla Soprintendenza di Messina, che veniva concessa anche in considerazione del rispetto e della riproposizione con integrazione del verde esistente nel giardino.
Dall’attuale stato dei luoghi determinato dai lavori preparatori alla edificazione realizzati dalla ditta proprietaria, si evince il mancato rispetto del vincolo di cui sopra.
Infatti, come appare chiaramente dalle allegate foto riproduzioni, si è proceduto al taglio e al sotterramento di alcuni alberi, mentre i rimanenti alberi secolari di ulivo facente parte del parco in misura di almeno 50 piante, sono stati selvaggiamente sfogliati e recisi in quella che vorrebbe apparire una robusta potatura, non certo effettuata a regola d’arte per consentire una migliore germogliazione degli stessi; facendo intravedere, piuttosto, la futura decisa intenzione di soppressione degli stessi.
La successiva presentazione al Comune di Taormina di un ulteriore progetto di costruzione, seppure a nome di altra società con lo stesso amministratore della prima nella persona dell’Arch. La Rosa , ricadente proprio su quella zona costituita dall’uliveto - in dispregio della condizione vincolante dell’autorizzazione della Soprintendenza al mantenimento ed alla integrazione del verde esistente - conferma la volontà di modifica e compromissione dei luoghi, con alterazione dei valori paesaggistici “in un tratto paesistico storicizzato”; unico polmone verde di una zona intensamente edificata, come rilevata nella allegata riproduzione da Google maps - effettuata ovviamente prima della decespugliazione -, formata da ulivi secolari, che verrebbe sostituita da una massiccia cementificazione, contravvenendo ai propositi espressi nel programmae scempio al
paesaggio e gravissima cancellazione dell'immagine del territorio,con conseguente perdita dei valori
distintivi ambientali e culturali, in stridente contrasto con gli obiettivi di tutela cui l'area è assoggettata. Sia come singole piante che come insieme l'uliveto da espiantare assume, infatti, rilevanza di carattere monumentale, di incomparabile bellezza e valore, il cui permanere nei secoli ha concorso e concorre a definire l'identità dei luoghi, non solo dal punto di vista floristico e paesaggistico, ma anche culturale.
“Il reato previsto dall'art. 1 sexies del d.l. 27 giugno 1985 n. 312, conv. con modifiche in legge 8 agosto 1985 n. 431, ha natura di reato formale di pericolo che prescinde dal verificarsi di un evento di danno, essendo per la sua esistenza sufficiente che l'agente faccia, del bene protetto da vincolo paesaggistico, un uso diverso da quello cui esso è destinato o ponga in essere su di esso interventi astrattamente idonei a metterlo in pericolo.”Cass. pen., Sez. III, 26/06/2000, n.9669.
Nello stesso senso “In tema di protezione delle bellezze naturali, l'abbattimento di un consistente numero di alberi e ceppaie integra l'ipotesi di reato di cui all'art. 1 sexies del d.l. 27 giugno 1985 n. 312, conv. in l. 8 agosto 1985 n. 431, atteso che tale previsione ha natura di reato di pericolo ed esclude dal novero delle condotte penalmente rilevanti soltanto quelle che si prospettano inidonee, pure in astratto, a compromettere i valori del paesaggio, mentre l'abbattimento di un consistente numero di alberi è oggettivamente idoneo a compromettere i valori del paesaggio in quanto incidente in maniera apprezzabile, sia in senso fisico che estetico, sull'assetto ambientale territoriale ed è riconducibile a quella attività di modificazione del territorio in relazione alla quale vige il regime autorizzatorio preventivo.”
Cass. pen., Sez. III, 23/01/2002, n.2398
Anche la Giurisprudenza Amministrativa ha sanzionato il taglio di alberi di ulivo, se pure con reimpianto di piante giovani:
“Il progettato intervento di espianto di alberi secolari di ulivo, pur se finalizzato alla sostituzione con piante di ulivo più giovani, lungi dal rappresentare un innocuo ed ordinario miglioramento fondiario, rientra nel novero degli interventi non edilizi idonei a pregiudicare gravemente l'aspetto esteriore dell'immobile sottoposto a vincolo paesaggistico ed è, dunque, soggetto a preventivo nulla osta paesistico, considerato che tali alberi - indipendentemente da ogni questione sulla loro rilevanza monumentale - sono parte integrante dei peculiari valori distintivi ambientali della zona assoggettata a vincolo paesaggistico con apposito d.m. 1 agosto 1985, concorrendo a determinare la caratterizzazione di pregio paesistico-culturale dell'area stessa, di cui rappresentano una struttura costitutiva del paesaggio visivo e dell'ambiente tutelato nel suo insieme paesaggistico e ambientale-biologico”. T.A.R. Lecce Puglia ,Sez. I, 5.7.2005, n. 3611
Fermo restando il reato previsto e punito dall’art. 734 c.p..
Per quanto esposto , non avendo la Ditta a tutt’oggi ancora iniziato i lavori, invitiamo la Soprintendenza di Messina a revocare e annullare l’autorizzazione paesaggistica rilasciata il 9.10.2008 esercitando il proprio potere di autotutela ai sensi dell’art. 21-nonies L. 7/8/90 n. 241, rivendicando uno specifico interesse pubblico.
secolari che compongono il parco, senza neanche contestare la violazione della propria delibera n. 35 del 16.5.1996 relativa alla protezione degli alberi di alto fusto –
si chiede
che, in applicazione degli ordinari principi di autotutela ed annullamento d’ufficio, revochi, annulli e/o deneghi ogni autorizzazione alla concessione di edificabilità, confortato - in punto di disciplina sostanziale - da quanto il C.G.A. ha avuto modo di affermare con recente pronuncia:
"Dal disposto dell'art. 2 della L.R. 31 maggio 1994 n. 17 si ricava che:
a) al decorso del termine di centoventi giorni dal ricevimento dell'istanza di concessione edilizia si forma un titolo abilitativo edilizio tacito che, però, non ha una stabilità piena;
b) pur dopo la sua formazione, l'Amministrazione ha l'obbligo di completare egualmente il procedimento concessorio e, se non ricorrono i presupposti per la sua positiva conclusione, deve procedere alla revoca del titolo tacitamente formatosi anche solo al mero fine di ripristinare la legalità violata. Pertanto, il Comune non perde completamente il potere di revocare o annullare la concessione edilizia tacitamente formatasi (C.G.A., 8 marzo 2005, nr. 111; cfr. anche TAR Sicilia, Catania, I, 30/01/2007 nr. 167).
L’orientamento espresso dal C.G.A. può ritenersi ormai consolidato: per tutti, più recente TAR Palermo 16/02/09 n. 346: “ In riferimento all'istituto del silenzio assenso in tema di concessione edilizia introdotto nella Regione Sicilia con l'art. 2 l . reg. Sicilia 31 maggio 1994 n. 17, la p.a., decorso il termine entro il quale può intervenire un atto "di primo grado", ha il potere di adottare un atto di "secondo grado" ai sensi dell'art. 21-nonies, l. 7 agosto 1990 n. 241, che subordina l'esercizio del potere di autotutela alla sussistenza di ragioni di interesse pubblico, al rispetto di un termine ragionevole ed alla valutazione degli interessi dei destinatari e dei controinteressati.”
A tutt’oggi i lavori non sono stati ancora iniziati quindi ( non causando un danno irreversibile all’autorizzato) non sussiste la necessità di “ una motivazione particolarmente ampia in ordine alla sussistenza dell’interesse pubblico all’annullamento della concessione ed alla comparazione di questo con gli interessi del ricorrente” (TAR Palermo 16/02/09 n.346)
In ogni caso, la delibera n. 55 il 13/08/2010 del Consiglio Comunale appare ampiamente motivata sulla sussistenza dell’ interesse pubblico e non resistita dalla denunzia di inizio attività, che viene costantemente interpretato dalla giurisprudenza amministrativa nel senso che, anche dopo il decorso del termine di trenta giorni previsto per la verifica dei presupposti e dei requisiti di legge, l'Amministrazione non perde i propri poteri di autotutela, né nel senso di poteri di vigilanza e sanzionatori, né nel senso di poteri espressione dell'esercizio di una attività di secondo grado estrinsecantisi nell'annullamento d'ufficio e nella revoca (per tutti Consiglio di Stato, IV, 25 novembre 2008, n. 5811 e 12 settembre 2007, n. 4828; TAR Veneto, II, 18 dicembre 2006, n. 4095; TAR Campania Salerno, II, 20 luglio 2006, n. 1107).
Per quanto esposto invitiamo, gli Enti in indirizzo, ciascuno per la propria competenza, ad adottare, prontamente, in via di autotutela, provvedimenti di revoca e annullamento delle concessione ed autorizzazioni, nonché di ordinare il ripristino dei luoghi, con il dissotterramento degli alberi ed il ripascimento del terreno scavato intorno agli alberi.
Taormina,18 Gennaio 2011
Legambiente
Circolo Taormina/Alcantara
Il Presidente
Marco Monforte
legambientetaormina@gmail.com


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